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Le estetiste ci riprovano... giù le mani dalle DBN!

Ogni tanto le associazioni di estetica e le Camere di Commercio tentano di mettere le mani sulle DBN. Sarebbero un boccone ambito sia per le estetiste, che potrebbero avere l’esclusiva su milioni di trattamenti sul corpo, sia C.d.C. che potrebbero obbligare decine di migliaia di operatori olistici a pagare le loro onerose tasse di registrazione.

I fatti in sintesi:

Una nostra socia si è vista arrivare dal proprio CAF una mail che le impone, in sostanza, di adeguarsi a quanto stabilito da diversi regolamenti Regionali e dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero che le attività olistiche (codice ateco 96.09.09) dovrebbero essere esercitate sotto forma di impresa (quindi iscrizione a Registro Imprese, Inps art/comm e naturalmente SUAP per le attività aperte al pubblico) anziché come attività di lavoro autonomo professionale.

Tutto sbagliato e/o falso (attenti alla scarsa professionalità di alcuni CAF):

  1. In realtà i testi allegati alla mail sono solo pareri di solo una Commissione Regionale per l’Artigianato (Emilia Romagna) che non ha alcun potere normativo e, essendo composta da 9 rappresentanti degli artigiani e 1 delle C.d.C. tirano acqua al loro mulino. Il documento del Mise citato in realtà dice il contrario.
  2. Confonde i centri benessere (aperti al pubblico) e studi
    professionali (su appuntamento). I primi sono attività d’impresa, i secondi libera professione senza alcun obbligo né di Camera di Commercio, né di Scia.
  3. La pretesa che i “trattamenti sul corpo” siano di esclusiva del settore estetico è basata su false interpretazioni estensive della legge 1/1990 “disciplina dell’attività dell’estetista”.
  4. L’esclusione delle dbn corporee dalla legge 4/2013 in base ad una interpretazione forzata e pretestuosa di professione intellettuale che viene definita dalla legge “servizi … a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo”. Penso che nessuno metta il cervello nel frigorifero mentre fa un trattamento shiatsu o tuina o un massaggio ayurvedico, quindi “il concorso del lavoro intellettuale” è garantito.

                                             

In sostanza questi soggetti, in buona o cattiva fede, propongono un modello in 2 settori:

  1. Il settore sanitario che contiene i trattamenti “terapeutici”
  2. Il settore estetico che contiene tutto quello che non è “terapeutico”

Totalmente falso!

                                             

L’ultima parola sul tema è stata fissata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2016 (vedi allegato), che delinea senza dubbi il seguente modello in 3 settori:

  1. Il settore sanitario che contiene i trattamenti “terapeutici”
  2. Il settore estetico che contiene i trattamenti finalizzati a “eliminare o ridurre gli inestetismi”
  3. Il settore di libera professione che riguarda tutte le attività non comprese in a) e in b).

E questo taglia la testa al toro alla faccia delle commissioni regionali artigiani e dei commercialisti e dei Caf poco competenti e disinformati.