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Lezioni online

Molti nostri soci e socie, in periodo di pandemia, hanno integrato con lezioni individuali, lezioni di gruppo e consulenze via web. Il Movimento li ha appoggiati garantendo le coperture assicurative alle nuove modalità di lavoro e rassicurandoli/e sulle modalità di rilascio della documentazione fiscale.

Ma sorge un problema: come e in quali casi la “fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza” rientra, ai fini fiscali, nella definizione di commercio elettronico diretto (che ai fini IVA è assimilato alle prestazioni di servizi)? Quali corsi e attività online rientrano nella disciplina IVA del commercio elettronico diretto? Perché ci interessa e interessa ai consulenti e insegnanti DBN?

Ecco la differenza tra commercio e professione!

In base a quanto delineato dalle disposizioni normative comunitarie, fermo restando che ad oggi non vi sono stati dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana, sembra ragionevole ritenere che:

                                                     

     1) Costituiscono attività d’impresa (con iscrizione alla CdC, SCIA, IVA, Inps commercianti, ecc.) tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet (o reti elettroniche analoghe) la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo.

                                                

    2) Costituiscono attività professionale tutti i casi in cui Internet (o reti elettroniche analoghe) viene utilizzato semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente o il consulente e il cliente.

                                         

Quindi, ad esempio, rientrano nella disciplina IVA riservata al commercio elettronico diretto:

  • gli e-learning registrati per la formazione (permettono interazioni tra docenti e discenti)
  • i corsi online registrati – ad esempio per attività sportive, corsi di lingua, corsi di cucina, ecc.
  • la vendita di e-book

Mentre non rientrano nella disciplina IVA riservata al commercio elettronico diretto - e pertanto sono gestibili da professionisti con p.iva forfetaria - i seguenti esempi:

  • i corsi in diretta effettuati tra il docente e lo studente – ad esempio i corsi effettuati da personal trainer, yoga, corsi di recupero per studenti effettuati dagli insegnanti
  • le consulenze personali tra professionista e cliente – ad esempio le consulenze naturopatiche e in genere i servizi gestibili a distanza con le immagini, le parole e i suoni

In sostanza la discriminante è precisata dall’articolo 7 del Regolamento della U.E n. 282/2011: rientrano nella disciplina dell’e-commerce diretto soltanto i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione“. Quindi consulenze e insegnamento diretto restano fuori e sono fatturabili come servizi alla persona come fatto finora. 

                                                        

Quali corsi rientrano nella disciplina IVA del commercio elettronico diretto?

L’Agenzia osserva che è necessario valutare, preliminarmente, se i servizi di formazione erogati online ed in modalità interattiva dall'istante rientrino tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
La risposta negativa a detto quesito deriva dallo scrutinio dell'articolo 7 del regolamento d'esecuzione Ue n. 282/2011, nonché dall'Allegato I a detto regolamento: per quest’ultima disposizione, in particolare, rientrano tra i servizi elettronici tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente.
Pertanto, nel caso di specie, in cui i corsi sono erogati online in modalità live - attraverso piattaforme come Zoom o Adobe Connect - con interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima, l’Agenzia ritiene che lo strumento elettronico sia solo un "mezzo" per accedere a tale servizio e che, pertanto, quello descritto dall'istante non sia un "servizio prestato tramite mezzi elettronici".

Non entriamo nel merito della normativa che riguarda il commercio elettronico che distingue tra le prestazioni relative ad attività culturali/educative o tra i servizi di accesso alle manifestazioni culturali/educative perché estraneo all’interesse del nostro settore.

                                                       

Pubblichiamo in calce la normativa di riferimento per chi vuol approfondire:

Ai fini fiscali, nella definizione di commercio elettronico diretto (che ai fini IVA è assimilato alle prestazioni di servizi,) rientra la “fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza” (Allegato II alla Direttiva 2006/112/CE) e del Regolamento UE n. 282/2011 (Allegato I), che chiarisce la portata.

Il Regolamento stabilisce che rientrano nel concetto di commercio elettronico diretto “tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente”.

Ma per una comprensione migliore del quadro è utile anche prendere a riferimento anche quanto precedentemente delineato ad opera del Regolamento (CE) n. 1777/2005, che all’art. 12, proprio in tema di commercio elettronico diretto (ovvero servizi digitali), che precisava che non rientrano in tale disciplina i “i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto”.