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Le estetiste ci riprovano... giù le mani dalle DBN!

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I fatti in sintesi:

Una nostra socia si è vista arrivare dal proprio CAF una mail che le impone, in sostanza, di adeguarsi a quanto stabilito da diversi regolamenti Regionali e dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero che le attività olistiche (codice ateco 96.09.09) dovrebbero essere esercitate sotto forma di impresa (quindi iscrizione a Registro Imprese, Inps art/comm e naturalmente SUAP per le attività aperte al pubblico) anziché come attività di lavoro autonomo professionale.

Tutto sbagliato e/o falso (attenti alla scarsa professionalità di alcuni CAF):

  1. In realtà i testi allegati alla mail sono solo pareri di solo una Commissione Regionale per l’Artigianato (Emilia Romagna) che non ha alcun potere normativo e, essendo composta da 9 rappresentanti degli artigiani e 1 delle C.d.C. tirano acqua al loro mulino. Il documento del Mise citato in realtà dice il contrario.
  2. Confonde i centri benessere (aperti al pubblico) e studi
    professionali (su appuntamento). I primi sono attività d’impresa, i secondi libera professione senza alcun obbligo né di Camera di Commercio, né di Scia.
  3. La pretesa che i “trattamenti sul corpo” siano di esclusiva del settore estetico è basata su false interpretazioni estensive della legge 1/1990 “disciplina dell’attività dell’estetista”.
  4. L’esclusione delle dbn corporee dalla legge 4/2013 in base ad una interpretazione forzata e pretestuosa di professione intellettuale che viene definita dalla legge “servizi … a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo”. Penso che nessuno metta il cervello nel frigorifero mentre fa un trattamento shiatsu o tuina o un massaggio ayurvedico, quindi “il concorso del lavoro intellettuale” è garantito.

                                             

In sostanza questi soggetti, in buona o cattiva fede, propongono un modello in 2 settori:

  1. Il settore sanitario che contiene i trattamenti “terapeutici”
  2. Il settore estetico che contiene tutto quello che non è “terapeutico”

Totalmente falso!

                                             

L’ultima parola sul tema è stata fissata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2016 (vedi allegato), che delinea senza dubbi il seguente modello in 3 settori:

  1. Il settore sanitario che contiene i trattamenti “terapeutici”
  2. Il settore estetico che contiene i trattamenti finalizzati a “eliminare o ridurre gli inestetismi”
  3. Il settore di libera professione che riguarda tutte le attività non comprese in a) e in b).

E questo taglia la testa al toro alla faccia delle commissioni regionali artigiani e dei commercialisti e dei Caf poco competenti e disinformati.