Carissimi, abbiamo atteso ad entrare nel merito dei cambiamenti nella gestione delle associazioni perché pende ancora l’ipotesi di un rinvio e, fino all’approvazione definitiva della legge di bilancio, non avremo certezze.
Di cosa si tratta? In sintesi:
a) Non sono rilevanti agli effetti dell’applicazione del regime Iva le entrate dell’associazione che non derivano dalle prestazioni di servizi e/o dalle vendite di beni. Per capirci le tessere, le donazioni, le sovvenzioni pubbliche.
Di maggior rilievo sono le tessere associative che costituiscono una partecipazione alle spese generali dell’associazione suddivisa tra il numero dei soci. In pratica se la gestione dell’associazione (affitti, utenze, personale, professionisti, pulizie ecc.) ammontano a 35.000 €/anno e i soci sono 700, la quota associativa di 50 €/anno pro-capite garantisce la sopravvivenza dell’associazione. Anche le sovvenzioni pubbliche e le donazioni non rientrano nell’area iva perché non sono somme ricevute a fronte di servizi forniti o beni ceduti.
b) Saranno invece rilevanti dal 1° gennaio 2025 (salvo possibili proroghe) tutti gli altri incassi derivanti da attività fornite a soci e non soci. Il caso più frequente è costituito dai corsi, dai trattamenti, dalle consulenze ecc.
In pratica:
1) Se un socio versa la quota tessera non rientra in campo iva. Se un ente pubblico o privato, o una persona socia o non socia fa una donazione, versa un contributo ecc. non rientra in campo iva.
2) Se un socio paga una quota aggiuntiva per partecipare a un corso di yoga, di danza, di tai chi, di campane tibetane ecc., per ricevere un massaggio, per avere una consulenza naturopatica ecc. rientra in campo iva.
3) Se un non socio (chiamiamolo cliente) acquista un servizio (un corso, un massaggio ecc.) rientra in campo Iva.
Senza entrare negli aspetti tecnici (la differenza tra esclusione ed esenzione, le eccezioni per le ASD e le APS ecc.) la ricaduta importanza della nuova normativa è la necessità di dotarsi di Partita Iva per i casi 2) e 3)-
Per avere una visione completa vedi a questo link
Sappiamo che molte associazioni si sono già affrettate a provvedere ma se ci fosse una proroga l’operazione (e i costi relativi) sarebbero stati inutili.
Noi consigliamo di attendere l’approvazione definitivo della legge di bilancio (promesso dal governo prima di Natale). Sarà possibile aprire la p.iva all’inizio di gennaio con il doppio vantaggio di non procedere in caso di proroga e di non avere in carico la gestione iva di dicembre 2024.
Potete procedere autonomamente (vedi istruzioni a questo link) o appoggiarvi ai ns. commercialisti convenzionati esperti in associazioni che potranno assistervi ai costi ridotti convenzionati.
P.S. potrete anche avere la gratuità dell’operazione di apertura della p.iva in caso di conferimento dell’incarico per il primo anno (vedi tariffe convenzionate a questo link)