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Come pagare l'imposta da bollo

Sulla fattura elettronica, ovviamente, non può essere applicata la marca da bollo, ma l’imposta di bollo è comunque dovuta negli stessi casi visti per la fattura cartacea.

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica. Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

I soggetti che hanno addebitato il bollo con fattura elettronica devono totalizzare l’importo addebitato nel trimestre solare entro:

                               

Periodo Codice tributo Scadenza
1° trimestre gen-mar 2521 31 maggio
2° trimestre apr-giu 2522 30 settembre
3° trimestre lug-set 2523 30 novembre
4° trimestre ott-dic 2524 28 febbraio

                     

Sanzioni                         2515  

Interessi                         2526         

Nel modello F24, i codici tributo dovranno essere indicati nella sezione “erario”, indicando l’anno al quale il versamento si riferisce.
                   

Modalità di pagamento

  • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA.
    Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” 

percorso: Fatturazione elettronica - Fatture elettroniche - Pagamento imposta di bollo l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
L’AdE rilascia una prima ricevuta a conferma dell’inoltro. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

  • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

  • mediante modello F24 compilato e trasmesso dal contribuente.

            

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso, carente o tardivo rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, la sanzione è del 15% se entro 90 giorni, del 30% se oltre.